L’emendamento e chi l’ha presentato
RIPRESENTATO ALLA CAMERA L'EMENDAMENTO CATALANO.
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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
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Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:
Capo VIII-ter.
TURISMO
Art. 32-quinquies.
(Eliminazione delle distorsioni concorrenziali negli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).
1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole: «ai comuni di prevedere» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite piattaforme telematiche»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole:«presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite piattaforme telematiche»;
c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada»;
d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
e) l'articolo 5-bis è abrogato;
f) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel Comune che ha concesso l'autorizzazione» sono soppresse;
g) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono abrogati.
32-quater. 017. (ex 32. 0113.) Catalano, Galgano, Sottanelli